Art. 8.
(Soppressione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti).

      1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il comma 9 è abrogato.
      2. I consiglieri già nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data cessa ogni corresponsione ai consiglieri stessi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.